(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 14 settembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti l'Art. 15 comma 7, l'Art. 22 comma 2 e l'Art. 34, commi 1 e 2 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 ("Disciplina dell'attivita' contrattuale regionale") che demandano alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 929 del 6 agosto 2001, concernente "legge regionale 8 marzo 2001, n. 12, Art. 15, comma 7, Art. 22, comma 2, Art. 34, commi 1 e 2 - approvazione regolamento di attuazione" con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 9, del 31 agosto 2001, con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' contrattuale della Regione, in attuazione degli articoli 15, 22 e 34 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attivita' contrattuale regionale), di seguito denominata "legge regionale".