(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del
                         14 settembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti l'Art. 15 comma 7, l'Art. 22 comma 2 e l'Art. 34, commi 1 e
2   della   legge   regionale   8 marzo   2001,  n.  12  ("Disciplina
dell'attivita'  contrattuale  regionale")  che  demandano alla giunta
regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 929 del 6 agosto
2001,  concernente  "legge  regionale  8  marzo 2001, n. 12, Art. 15,
comma  7,  Art.  22,  comma  2,  Art.  34, commi 1 e 2 - approvazione
regolamento  di  attuazione" con la quale e' approvato il regolamento
in   oggetto,   acquisiti   i   pareri  del  comitato  tecnico  della
programmazione  di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma
3, della medesima legge regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n.  9,  del 31 agosto 2001, con la quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita';
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento disciplina l'attivita' contrattuale
della  Regione,  in attuazione degli articoli 15, 22 e 34 della legge
regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attivita' contrattuale
regionale), di seguito denominata "legge regionale".